Un interessante articolo di Melissa Palumbo (tratto dal sito di Academia) sulle complesse relazioni che si sono create tra diritto e neuro-scienze, con alcune considerazioni sui possibili sviluppi futuri.
LUMEN
<< Non è la prima volta che il “diritto” si trova ad affrontare le risultanze della ricerca scientifica: già la teoria dell’evoluzione di Darwin prima, la psicoanalisi di Freud dopo, avevano ribaltato le convinzioni comuni sulla natura e le ragioni della condotta umana. Nessuno sconvolgimento, però, ne era derivato per la costruzione giuridica. Al contrario, il sapere neuro-scientifico contemporaneo pone in crisi assunti fondamentali per l’ordinamento giuridico. (…)
“L’uomo scientifico” viene spiegato in base al funzionamento cerebrale, in cui la mente coincide con il substrato materiale. La coscienza come centro uniforme ed unico viene definita un’illusione, a fronte di un modello del sé frammentato, incoerente e mutevole: ne deriva una soggettività indebolita. Azioni e decisioni non sono “attribuibili” con certezza ad un individuo, dato che la maggior parte di esse è frutto di processi non controllabili.
Molte posizioni scientifiche riprendono e affermano un rigido nesso di causalità fisica, in cui svanisce ogni spazio di autonomia; l’individuo viene ridotto e studiato nei suoi minimi termini, esaminando patrimonio genetico e correlati neurali. La stessa “lucidità” del processo decisionale viene messa in dubbio, a causa del forte ruolo delle emozioni, risposte innate, spontanee e preriflessive. (…)
“L’uomo giuridico”, al contrario, ha tra i suoi presupposti la presenza di una mente autonoma (in senso funzionale) dal cervello, pur essendo questo necessario per la sua sussistenza e potendola influenzare. Ogni persona è dotata di un sé unitario e stabile, capace di discernere e guidare il suo agire. Tipicamente, il diritto concepisce le decisioni e le azioni di un soggetto come il prodotto di una rappresentazione mentale razionale, anteriore al loro compimento, e sulle quali manteniamo il controllo: in altre parole, un modello di agentività cosciente. (…)
Perciò, il diritto presume che ogni individuo adulto sano di mente sia libero, o meglio abbia la possibilità di scegliere tra differenti corsi di azione. La presunzione giuridica si estende anche al possesso di capacità razionali critiche verso le proprie decisioni in ogni essere umano maggiorenne. Da ciò, deriva la responsabilità personale per la propria condotta. Infine, il diritto ha la funzione caratteristica di non fermarsi a mere descrizioni dei comportamenti umani, bensì di valutarli alla luce di ciò che è lecito o illecito. (…)
[E’ facile] evidenziare come molti assunti del modello giuridico siano falsi e infondati, soprattutto oggi di fronte alle più recenti scoperte neuro-scientifiche. In molti, tra neuro-scienziati e giuristi, auspicano un’introduzione massiccia delle neuroscienze nel diritto ed una conseguente rivisitazione di categorie ed istituti giuridici (se non addirittura una rivoluzione dell’intero ordinamento). Il rischio, però, è di giungere a conclusioni non sufficientemente ponderate. (…)
Un’altra differenza fondamentale tra modello scientifico e modello giuridico dell’uomo la si trova sul piano “lessicale” e “concettuale”. Il diritto opera con concetti, quali responsabilità e imputabilità, che non appartengono alla realtà scientifica: sono costrutti strumentali di un procedimento conoscitivo volto a stabilire l’innocenza o la colpevolezza di un individuo. Un procedimento che spetta unicamente alla valutazione del giudice.
Il concetto di “responsabilità”, per esempio, sfugge alla comprensione delle neuro-scienze e delle scienze naturali in generale. Esse conoscono la nozione di “responsabilità” solo nell’accezione di “causazione” (ad esempio, il fattore genetico x è responsabile della predisposizione y). Tale categoria in senso giuridico, invece, va oltre; ha un’ampiezza di significato molto più vasta. (…) Il diritto richiede responsabilità in termini di “appartenenza” di certe azioni ad un determinato individuo, non solo in un senso naturalistico, ma anche in un orizzonte etico. (…)
Il diritto è forgiato da uomini ed è diretto a uomini, sia come singoli, sia come gruppi. Non solo: il suo scopo ultimo è e deve essere l’avvicinarsi il più possibile a “ciò che è giusto” e non fermarsi semplicemente a “ciò che è lecito”. Uno scopo, la Giustizia, che richiede inevitabilmente un ragionamento etico. (…)
Forse è proprio questo il punto che segna il confine invalicabile per le neuroscienze: esse non possono scoprire la sede cerebrale di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Possono descriverci cosa succede a livello neurologico quando assistiamo ad un’ingiustizia o quando la commettiamo, oppure quale regione cerebrale si attiva mentre formuliamo un giudizio. Ma sfugge dal loro orizzonte conoscitivo, dalla loro stessa terminologia, la Giustizia.
Un meccanismo neuronale non è giusto o sbagliato: semplicemente avviene. Sono le azioni ad essere predicabili in termini simili (teoricamente, anche i pensieri, ma il diritto deve essere rivolto ai comportamenti esterni, realizzati o anche solo tentati) (…). E il diritto possiede l’apparato terminologico e le categorie per poter esprimere un giudizio in tal senso.
Inoltre, proprio nell’ambito delle scienze cognitive sono state avanzate diverse ipotesi a favore di un’origine “evoluzionistica” del diritto e di un suo radicamento a livello cerebrale, (…) in una prospettiva neo-darwiniana della natura umana: le norme e i valori accolti emergono all’esito di un processo di adattamento all’ambiente naturale e, soprattutto, sociale. (…)
A dimostrazione di questo assunto, in biologia e in psicologia evoluzionistica si afferma che gli esseri umani, in quanto animali sociali, avrebbero la predisposizione naturale a tre regole fondamentali di comportamento: il dovere di mantenere promesse reciproche (un concetto primordiale di “contratto”); la necessaria volontarietà degli scambi reciproci (una base grezza per il diritto civile e il diritto penale); il desiderio di punire le violazioni dei due principi precedenti (una sorta di “istinto sanzionatorio”). (…)
I sistemi legali, [com’è noto], si sviluppano a partire da intuizioni morali generali condivise. L’inclinazione umana alla cooperazione e alla reciprocità avrebbe un'origine evoluzionistica come risposta all’ambiente: chi coopera trae vantaggio in un contesto ostile. La cooperazione, pur nascendo come mezzo, è diventata un fine in sé, a seguito della sua interiorizzazione dovuta alla forte pressione selettiva verso l’interazione sociale.
Anche il concetto di “sanzione” deriverebbe da meccanismi evolutivi dovuti alla selezione. Essa nasce come “punizione moralistica”, provocando un peggioramento della posizione sociale di chi viola la legge. Dapprima esercitata da singoli individui, viene poi istituzionalizzata, affidando la coercizione ai capi prima e allo Stato poi, al fine di impedirne l’utilizzo privilegiato da parte di sottogruppi.
Molte ricerche neuro-scientifiche sembrano indicare la naturale disponibilità delle persone a punire le violazioni di leggi (pur non ottenendone alcun vantaggio personale), ed hanno anche mostrato, con l’uso della risonanza magnetica funzionale, le regioni del cervello che si attivano quando si giudicano le punizioni per diverse violazioni.
È emerso che la corteccia prefrontale dorso-laterale destra, [legata alla razionalità], è l’area maggiormente coinvolta nell’assegnazione di responsabilità per i crimini; invece, l’amigdala e altre zone subcorticali, legate alle emozioni, sono correlate al grado di punizione assegnato (curiosamente, maggiore è l’attivazione, più severa è la sanzione).
Tuttavia, la regione corticale opera un controllo sull’amigdala, in modo tale che ad una prima risposta emotiva intervenga poi una seconda valutazione [razionale]. (…) Si può ipotizzare, dunque, che la concezione retributiva sia un istinto interiorizzato, un comportamento adattativo verso il rispetto delle norme, prodotto da meccanismi darwiniani, poi modellato dall’ambiente socio-culturale.
Tra le diverse linee di pensiero che si stanno formando nell’ambito del neuro-diritto, si scontrano da una parte i promotori di una modificazione dell’assetto del diritto, dall’altra coloro che sostengono fermamente che sarebbe un azzardo o, più semplicemente, una proposta irrealizzabile.
Tra i primi, troviamo gli scienziati cognitivi Joshua Greene e Jonathan Cohen, fermi assertori del determinismo radicale, secondo i quali ogni scelta individuale non è nient’altro che il risultato di processi cerebrali, a loro volta determinati, ed ogni azione è l’inevitabile prodotto finale dell’interazione tra geni e ambiente. A loro dire, il diritto retributivo dovrebbe lasciare il posto al “consequenzialismo”.
Mentre il retribuzionismo concepisce l’uomo come dotato di libero arbitrio e quindi meritevole di essere punito quando realizza un crimine, il consequenzialismo parte da presupposti contrari. Nella sua forma “pura”, di matrice utilitaristica, la prospettiva consequenzialista (…) ritiene che il criminale è privo di autonomia, razionalità e libertà di scelta, perciò la pena trova la sua giustificazione nel mero raggiungimento del suo fine, qualunque esso sia.
L’obiettivo devono essere gli effetti benefici futuri: la prevenzione con il deterrente della pena, la sicurezza e il conforto della società con il contenimento dei soggetti pericolosi, l’emenda del reo tramite la sanzione e la soddisfazione delle vittime. > >
MELISSA PALUMBO