Con il termine “brocardo” – molto amato da giudici ed avvocati – si indica una massima in lingua latina, che esprime un principio giuridico generale.
La parola deriva, molto probabilmente, dall’alterazione del nome Burchardus, un vescovo di Worms (Germania) vissuto intorno all’anno 1000, che fu autore di un ponderoso trattato intitolato "Regualae Ecclesiasticae".
I brocardi sono stati un pilastro della cultura giuridica europea per molti secoli, e siccome gran parte del diritto moderno è figlio del diritto romano, vengono citati ed utilizzati ancora oggi. Ecco qui di seguito alcuni dei brocardi più famosi. LUMEN
Absurda sunt vitanda.
Le assurdità (di interpretazione della legge) sono da evitare.
A communi observantia non est recedendum.
Non bisogna discostarsi dall'uso comune.
Acta simulata, veritatis substantiam mutare non possunt.
I negozi giuridici simulati non possono mutare l'essenza della verità.
Caveat emptor.
Stia in guardia il compratore. Ovvero, chi paga non si accontenti della protezione della legge, ma cerchi di tutelarsi da sé, ponendo una particolare attenzione a ciò che compra.
Coactus voluit, sed voluit.
L'ha voluto per obbligo, ma l'ha voluto. La costrizione ad agire non significa sempre assenza di volontà da parte di chi viene costretto. Da ciò l'annullabilità (su richiesta dell’interessato), e non la nullità automatica dell'atto compiuto.
Consensus, non amor, facit nuptias.
Il consenso, non l'amore, fa le nozze (massima del diritto canonico).
De minimis non curat praetor.
I giudici più importanti (quali erano, all’epoca, i Pretori) non si curano delle piccole controversie.
Dormientibus iura non succurrunt.
La legge non soccorre chi trascura i propri doveri (i dormienti).
Dura lex, sed lex.
La legge è dura, ma è la legge.
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
L'onere della prova incombe a chi afferma (a colui che vuole far valere un diritto in giudizio), non a chi nega.
Excusatio non petita, accusatio manifesta.
Scusa non richiesta, accusa manifesta (ovvero: chi avanza delle scuse non richieste, si autoaccusa).
Fiat iustitia et pereat mundus.
Sia fatta giustizia e perisca pure il mondo. Ovvero, il giudice decida secondo la legge, senza tenere conto dalle conseguenze.
Ignorantia legis non excusat.
Non si può perdonare l'ignoranza della legge. Cioè, la non conoscenza della legge non è accettabile come scusa per il mancato rispetto.
In claris non fit interpretatio.
Nella chiarezza non si dànno interpretazioni. Se una norma è bene intelligibile, non è necessario darne una interpretazione.
In dubio pro reo.
Nel dubbio, si giudica in favore dell'imputato.
Inadimplenti non est adimplendum.
Non è necessario adempiere al proprio dovere con il negligente. Nessuno deve rispettare un'obbligazione, se la controparte non adempie la propria.
Ne bis in idem.
Non si può andare due volte in giudizio per la medesima controversia.
Nemo iudex in re sua.
Nessuno sia al contempo giudice e parte in giudizio.
Nemo potest alicui laedere.
Nessuno può recare danno (ingiustamente) al prossimo. Stabilisce il principio generale della responsabilità e del conseguente risarcimento del danno.
Nullum crimen sine lege.
Nessun reato senza legge. Nessun fatto può essere considerato come reato se ciò non è previsto da una legge dello Stato.
Pacta sunt servanda..
I patti sono legge tra le parti (letteralmente, "i patti vanno rispettati").
Quae singula non probant, coniuncta probant.
Quelle che da sole non provano, congiunte provano. Ovvero: molte argomentazioni sommate possono riuscire dove una sola non basta.
Reformatio in peius.
Quando la sentenza di appello riforma in peggio quella di primo grado, comminando una pena più severa.
Roma locuta, causa soluta.
Roma ha parlato: la questione è chiusa. Ovvero, la decisione dell’autorità suprema rende inutile qualsiasi ulteriore discussione.
Solve et repete.
Prima adempi alla tua obbligazione, poi, se pensi davvero di avere ragione, chiedi il rimborso (principio tipico delle obbligazioni tributarie).
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto.
Ratio legis.
Lo spirito, la motivazione, della legge. E’ un elemento deve essere sempre tenuto presente quando in sede id applicazione o di interpretazione.
Tempus regit actum.
Il tempo regola l’atto. Ovvero ogni atto o situazione giuridica deve essere valutata in base alla normativa vigente in quel momento.
Tertium non datur.
Una terza possibilità non è data. Quando la legge prevede solo due opzioni, non è possibile applicare un’altra.
Verba volant scripta manent.
Le parole possono essere dimenticate, ma le cose scritte rimangono indelebili. Da qui, la particolare rilevanza in giudizio delle prove documentali rispetto a quelle testimoniali.
Sono sorpreso (e magari anche un po' deluso) di conoscere quasi tutti questi "brocardi" (termine invece sconosciuto). Che in più mi sembrano banali concetti arcinoti (forse non proprio a tutti). Semplice buon senso inoltre, più che distillato di dottrina.
RispondiEliminaHo invece apprezzato, caro Luen, le tue spiegazioni delle massime, il cui significato non è sempre chiarissimo.
"In claris non fit interpretatio" mi ricorda il cosiddetto rasoio di Occam. Leggendo invece questo brocardo: "tempus regit actum" ho pensato a ... Berlusconi. Che mi sembra sia stato condannato retroattivamente in base a una nuova legge (il crimine addebitatogli non era tale in precedenza e quindi non era punibile per questo). Berlusconi si è appellato alla corte europea dei diritti dell'uomo e credo che il giudizio sia ancora pendente.
Comunque grazie di questo florilegio che può essere utile.
Stranamente brocardo o broccardo non figura nei nuovissimi dizionari etimologici della lingua italiana, Cortelazzo e Nocentini (ma c'è nel Devoto-Olì).
RispondiEliminaMa tanti termini del diritto e anche medici non si trovano nei comuni dizionari.
Caro Sergio, sono lieto che il mio piccolo elenco ti sia piaciuto.
RispondiEliminaAltri brocardi, meno conosciuti ma più controversi nella loro applicazione, li ho eliminate (ad es. "Prior in tempore, potior in iure", che oggi vale solo in alcuni casi).
Il mio preferito resta comunque: "Roma locuta, causa soluta": un concentrato di concisione e di efficacia, con pochi uguali.
Però questo brocardo ha attinenza con l'autorità ecclesiale, non con una vaga autorità suprema. La Chiesa si è espressa, la questione è chiusa. Non per niente me lo disse un prete mezzo secolo fa mentre si discuteva di dogmi o verità rivelate. Mi sembra pure che oggi questa massima sia in disuso: chi si appella ancora alla Chiesa o a un'autorità suprema?
EliminaCertamente questa massima era molto usata nelle questioni teologiche o comunque ecclesiastiche.
EliminaPerò mi pare di ricordare (ma posso sbagliare) che venisse appicata anche per certe decisioni amministrative da prendere nelle province dell'impero.
In ogni caso, per tanti secoli, quando Roma parlava tutti la ascoltavano con deferente rispetto. Oggi, invece...
Precisazione da Wikipedia:
EliminaRoma locuta, causa finita est
frase latina (propr., Roma ha parlato, la causa è definitivamente chiusa) estrapolata dai Sermones di Sant'Agostino e riferita alle questioni sottoposte al giudizio della Curia romana o dello stesso pontefice: la sentenza era decisiva e la causa era definitivamente chiusa. La formula vale anche per il foro civile, quando la sentenza è definitiva.
Grazie della precisazione.
EliminaCerto che da 'Roma locuta' a... 'Roma ladrona', ne è passata di acqua sotto i ponti del Tevere. :-)
Questi brocardi sembrano avere svolto in ambito giuridico-amministrativo un po' la medesima funzione che le massime della celebre Regola salernitana hanno svolto in ambito medico-sanitario: un distillato delle conoscenze accumulate in passato e un embrione di quelle future: in fin dei conti, Diritto e Medicina sono entrambe scienze NON esatte...
RispondiEliminaE, se mi passi la battutaccia, come 'gli errori dei medici li ricopre la terra', così 'gli errori degli avvocati li ricopre... la sentenza'; che, se sfavorevole, è sempre colpa di qualcun altro (alla peggio, del giudice). ;-)
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